IJAm
Organizzazione
Associazioni Amiche
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STATUTO dell'AIAM Approvato dai soci in occasione dell’Assemblea Costituente del 16 gennaio 1997. Art. 1 - Denominazione e sede E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.c., l’Associazione Italiana di AgroMeteorologia (AIAM), di seguito denominata Associazione, con sede in Firenze. Per agrometeorologia si intende la scienza che studia le interazioni dei fattori meteorologici ed idrologici con l’ecosistema agricolo-forestale e con l’agricoltura intesa nel suo senso più ampio, comprendendo cioè la zootecnia e la selvicoltura. Art. 2 - Finalità L’Associazione ha i seguenti scopi: 1. valorizzare, promuovere e tutelare la figura dell’agrometeorologo; L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. Art. 3 - Durata La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Art. 4 - Soci I soci dell’Associazione si distinguono in a) soci individuali; c) soci onorari; d) soci sostenitori. Possono essere soci individuali dell’Associazione gli agrometeorologi, cioè le persone fisiche che, riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione, operano in campo agrometeorologico. Sono soci onorari gli agrometeorologi invitati a far parte dell’Associazione da parte dell’Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici. Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all’art. 2, abbiano giovato all’Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni. Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio a titolo individuale. Art. 5 - Soci: ammissione L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell’Associazione. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento. Art. 6 - Soci: diritti Tutti i soci hanno diritto: 1) a partecipare a tutte le attività sociali; 2) a ricevere le pubblicazioni edite dall’Associazione; 3) all’elettorato attivo alle cariche sociali. L’elettorato passivo alle cariche sociali è riservato ai soci che siano persone fisiche. Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota sociale nella misura fissata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività: 1. dalle quote di iscrizione versate annualmente dagli associati; La misura delle quote associative viene fissata dal Consiglio Direttivo. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. Art. 8 - Organi sociali Sono organi dell'Associazione 1. l'Assemblea dei Soci; Art. 9 - Assemblea dei Soci: convocazione L’Assemblea viene convocata una volta l'anno in via ordinaria, mediante convocazione scritta a ciascun socio. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta firmata di almeno un quinto dei soci o con deliberazione del Consiglio Direttivo. Le Assemblea ordinarie e straordinarie dei soci sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo, secondo tempi e modi stabiliti nel Regolamento Interno. Art. 10 - Assemblea dei Soci: attribuzioni È compito dell'Assemblea: 1. stabilire le direttive generali dell'Associazione; Art. 11 - Assemblea dei Soci: svolgimento L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni socio avente diritto di voto può esprimere fino a un massimo di due preferenze. L’Assemblea elegge il Presidente, sette consiglieri e tre Revisori dei Conti in conformità a quanto fissato nel Regolamento Interno dell’Associazione. Art. 12 - Consiglio Direttivo L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da 6 (sei) soci eletti dall’Assemblea. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio può delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione. I membri del Consiglio Direttivo non sono eleggibili per più di 2 (due) volte consecutive. Art. 13 - Consiglio Direttivo: convocazione Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, secondo tempi e modi stabiliti nel Regolamento Interno. Art. 14 - Consiglio Direttivo: attribuzioni Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e provvede all'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il tesoriere e il segretario. Se un consigliere si dimette, viene nominato al suo posto il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo spetta: 1. rappresentare l’Associazione; Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi d'urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione e controlla e controfirma i bilanci annuali. I membri durano in carica 3 (tre) esercizi finanziari e sono rieleggibili. Art. 17 - Esercizio Sociale - bilancio L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo entro i termini stabiliti dalla legislazione vigente, affinché possa deliberare in merito. Art. 18 - Revisione dello Statuto e scioglimento Per la revisione o modifica del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione sarà necessario che la proposta sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti all'Assemblea. In caso di scioglimento l'attivo netto sarà erogato ad una Associazione a scopi umanitari scelta in ambito Assembleare Art. 19 Per quanto non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia. |
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09-dicembre-2020 11:16